Art. 6. Periodo transitorio Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il titolo di proprieta' industriale e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006. Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilita' e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza e' intervenuta nel corso dell'anno 2006 e' dovuto il pagamento di un diritto il cui importo e' determinato in misura forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g). Il pagamento della somma di cui al comma precedente deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto periodo senza che alcun pagamento sia stato effettuato il modello d'utilita' ovvero il disegno o modello e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006. Per i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto dovra' essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito. I diritti relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle annualita' o dai quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonche' i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di proprieta' industriale. Roma, 2 aprile 2007 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa