Art. 4.
                              Personale
  1.  I  professori  di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti
del  ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico e amministrativo di
ruolo  in  servizio  presso  l'Universita' non statale transitano nei
ruoli  dell'Universita'  statale  e  continuano  a svolgere le stesse
funzioni sino all'adozione di successivi provvedimenti.
  2.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  viene  iscritto alle forme
previdenziali    e   assistenziali   INPDAP   -   Cassa   trattamenti
pensionistici  statali senza alcun onere aggiuntivo per l'Universita'
e  per  lo  stesso  personale,  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
7 febbraio 1979, n. 29.
  3. Il personale non di ruolo, compreso quello dirigente, continua a
svolgere  le  stesse  funzioni  nell'Universita' statale, nei termini
previsti dai relativi contratti di lavoro.
  4.   Il  personale  di  cui  al  comma 3  e'  iscritto  alle  forme
previdenziali e assistenziali di cui al comma 2.