Art. 4. Personale 1. I professori di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Universita' non statale transitano nei ruoli dell'Universita' statale e continuano a svolgere le stesse funzioni sino all'adozione di successivi provvedimenti. 2. Il personale di cui al comma 1 viene iscritto alle forme previdenziali e assistenziali INPDAP - Cassa trattamenti pensionistici statali senza alcun onere aggiuntivo per l'Universita' e per lo stesso personale, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 3. Il personale non di ruolo, compreso quello dirigente, continua a svolgere le stesse funzioni nell'Universita' statale, nei termini previsti dai relativi contratti di lavoro. 4. Il personale di cui al comma 3 e' iscritto alle forme previdenziali e assistenziali di cui al comma 2.