Art. 4.
  La banda di frequenze 865-868 MHz puo' essere impiegata, su base di
non  interferenza  e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da
apparati  a  corto raggio per le apparecchiature di identificazione a
radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche di cui alla
decisione 2006/804/CE.
  Tali  applicazioni sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi
dell'art.  105,  comma 1,  lettera o)  del Codice delle comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 12 luglio 2007

                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri