Art. 4. La banda di frequenze 865-868 MHz puo' essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da apparati a corto raggio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche di cui alla decisione 2006/804/CE. Tali applicazioni sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2007 Il Ministro: Gentiloni Silveri