Art. 5. Modalita' applicative della procedura 1. A seguito della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza mediante le modalita' stabilite nelle procedure approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, nel caso venga delineata la necessita' di ricorrere al contenimento dei consumi di gas, l'impresa maggiore di trasporto individua, in coordinamento con le imprese di stoccaggio, il livello di gravita' del deficit presente nell'immediato decorso degli eventi, od atteso in prospettiva, ed i quantitativi di consumi di gas per i quali e' richiesta la riduzione e li comunica al Comitato. 2. In base alle risultanze individuate, il Comitato stabilisce se il deficit puo' essere fronteggiato ricorrendo unicamente al contributo dei clienti di «prima linea di intervento», calcolato nella misura del 90% del totale del contenimento dei consumi consentito dai quantitativi per i quali sia stata manifestata l'adesione dai clienti che abbiano aderito volontariamente. In tal caso il Ministero, su parere del Comitato e tramite l'impresa maggiore di trasporto, dispone la richiesta ai clienti della prima linea di intervento, attraverso le relative imprese di vendita, di attuare con preavviso non inferiore a 24 ore, pro quota e per ciascun cliente finale o per il complesso dei clienti nei casi di cui alla lettera b) comma 3, dell'art. 3, in percentuale dei consumi medi di gas dei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessita', un contenimento obbligatorio almeno pari a quello utile a far fronte alla richiesta di riduzione. In caso contrario il Ministero, su parere del Comitato, dispone con le stesse modalita' l'attivazione della seconda linea di intervento, con richiesta di un contenimento obbligatorio pro quota a tutti i clienti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 2, sia che abbiano aderito al contenimento dei consumi, sia che abbiano rifiutato la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante. 3. A seguito di verifica a consuntivo, in caso di attivazione sia della prima linea che della seconda linea di intervento, a) ai clienti finali adempienti, per ogni quantitativo unitario di gas non consumato, anche oltre quello richiesto, l'impresa di vendita riconosce il premio, crescente con il livello di gravita' del deficit, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6; b) ai clienti finali inadempienti, per ogni quantitativo unitario di gas per i quali non e' stato osservato il richiesto contenimento dei consumi, l'impresa di vendita applica la penale determinata dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6. 4. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento dei consumi e' effettuata con riferimento a: a) prelievi medi dei trenta giorni che precedono la data di individuazione del contenimento necessario, e prelievi di ciascuna settimana di contenimento dei consumi su richiesta; quale base di verifica si assumono periodi omologhi dei giorni feriali. Sono esclusi dai trenta giorni quelli in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute a cause imprevedibili e non controllabili, quali eventi di forza maggiore, scioperi, importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente. Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate, in consistenza e durata prevista, e documentate, dal cliente finale all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, entro le ventiquattro ore successive all'evento. In caso di applicazione della procedura il Ministero, a seguito di verifica, riconosce la validita' delle segnalazioni pervenute e ne comunica l'esito ai clienti finali, all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di vendita interessate; b) applicazione di una tolleranza del 2% sui quantitativi contabilizzati, entro i cui limiti non si applicano ne' premi ne' penali.