Art. 5.

                Modalita' applicative della procedura

  1.  A seguito della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza
mediante le modalita' stabilite nelle procedure approvate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  164/00,  nel  caso  venga delineata la
necessita' di ricorrere al contenimento dei consumi di gas, l'impresa
maggiore  di  trasporto individua, in coordinamento con le imprese di
stoccaggio,   il   livello   di   gravita'   del   deficit   presente
nell'immediato  decorso  degli eventi, od atteso in prospettiva, ed i
quantitativi  di consumi di gas per i quali e' richiesta la riduzione
e li comunica al Comitato.
  2.  In  base alle risultanze individuate, il Comitato stabilisce se
il   deficit   puo'  essere  fronteggiato  ricorrendo  unicamente  al
contributo  dei  clienti  di  «prima  linea di intervento», calcolato
nella  misura  del  90%  del  totale  del  contenimento  dei  consumi
consentito  dai  quantitativi  per  i  quali  sia  stata  manifestata
l'adesione  dai  clienti  che abbiano aderito volontariamente. In tal
caso  il  Ministero,  su  parere  del  Comitato  e  tramite l'impresa
maggiore  di  trasporto,  dispone la richiesta ai clienti della prima
linea  di  intervento,  attraverso le relative imprese di vendita, di
attuare con preavviso non inferiore a 24 ore, pro quota e per ciascun
cliente  finale  o  per il complesso dei clienti nei casi di cui alla
lettera  b)  comma 3, dell'art. 3, in percentuale dei consumi medi di
gas  dei  trenta  giorni  precedenti  la data di individuazione della
necessita', un contenimento obbligatorio almeno pari a quello utile a
far  fronte  alla  richiesta  di  riduzione.  In  caso  contrario  il
Ministero,  su  parere  del Comitato, dispone con le stesse modalita'
l'attivazione  della seconda linea di intervento, con richiesta di un
contenimento obbligatorio pro quota a tutti i clienti di cui al comma
1,  lettere  a)  e  b)  dell'art.  2,  sia  che  abbiano  aderito  al
contenimento dei consumi, sia che abbiano rifiutato la sottoscrizione
di specifica clausola contrattuale vincolante.
  3.  A  seguito di verifica a consuntivo, in caso di attivazione sia
della prima linea che della seconda linea di intervento,
    a)  ai  clienti finali adempienti, per ogni quantitativo unitario
di  gas  non  consumato,  anche  oltre quello richiesto, l'impresa di
vendita riconosce il premio, crescente con il livello di gravita' del
deficit, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6;
    b) ai clienti finali inadempienti, per ogni quantitativo unitario
di  gas  per i quali non e' stato osservato il richiesto contenimento
dei  consumi,  l'impresa  di  vendita  applica  la penale determinata
dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6.
  4.  L'individuazione  del  comportamento  ottemperante  od omissivo
rispetto alla richiesta di contenimento dei consumi e' effettuata con
riferimento a:
    a)  prelievi  medi  dei  trenta  giorni  che precedono la data di
individuazione  del  contenimento  necessario, e prelievi di ciascuna
settimana  di  contenimento  dei  consumi su richiesta; quale base di
verifica  si  assumono  periodi  omologhi  dei  giorni  feriali. Sono
esclusi  dai trenta giorni quelli in cui vi siano state significative
riduzioni  di  prelievo  di  gas  dovute  a cause imprevedibili e non
controllabili,  quali  eventi di forza maggiore, scioperi, importanti
avarie  ai  componenti  del processo produttivo del cliente. Tutte le
riduzioni  significative  dei  prelievi  debbono essere segnalate, in
consistenza  e  durata  prevista,  e  documentate, dal cliente finale
all'impresa  maggiore  di trasporto, alle relative imprese di vendita
ed  alla  Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero   dello  sviluppo  economico,  entro  le  ventiquattro  ore
successive  all'evento.  In  caso  di applicazione della procedura il
Ministero,  a  seguito  di  verifica,  riconosce  la  validita' delle
segnalazioni  pervenute  e  ne  comunica  l'esito  ai clienti finali,
all'impresa   maggiore  di  trasporto  ed  alle  imprese  di  vendita
interessate;
    b)  applicazione  di  una  tolleranza  del  2%  sui  quantitativi
contabilizzati,  entro  i  cui  limiti non si applicano ne' premi ne'
penali.