Art. 8. Aggiornamento di contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto 1. Le imprese di vendita che forniscono clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2 e con i quali abbiano gia' stipulato contratti di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di informare detti clienti delle prescrizioni di cui nel presente decreto e di aggiornare detti contratti entro il 30 ottobre 2007. 2. L'aggiornamento del contratto avviene mediante la sottoscrizione di una clausola aggiuntiva al contratto gia' sottoscritto da cui risulti la decisione del cliente finale soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi di gas ad aderire, o meno, al contenimento dei consumi di gas naturale con modalita' individuale oppure tramite l'impresa di vendita fornitrice. 3. La mancata decisione del cliente finale entro quindici giorni dalla proposta di aggiornamento del contratto da parte dell'impresa di vendita fornitrice, viene considerata quale rifiuto di adesione al contenimento dei consumi di gas e comporta l'assimilazione del cliente tra quelli di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 3. 4. Le imprese di vendita, ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 3, svolgono attivita' di promozione nei confronti dei clienti finali non soggetti all'obbligo, e di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 2, e con i quali abbiano gia' stipulato contratti di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, per sollecitare l'adesione volontaria al contenimento dei consumi su richiesta mediante la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale entro il 30 ottobre 2007.