Art. 8.

Aggiornamento di contratti stipulati in data anteriore all'entrata in
                     vigore del presente decreto

  1.  Le  imprese  di  vendita che forniscono clienti finali soggetti
all'obbligo  di  contenimento  dei consumi di gas di cui all'art. 2 e
con  i  quali  abbiano  gia' stipulato contratti di fornitura in data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo
di  informare  detti  clienti  delle prescrizioni di cui nel presente
decreto e di aggiornare detti contratti entro il 30 ottobre 2007.
  2. L'aggiornamento del contratto avviene mediante la sottoscrizione
di  una  clausola  aggiuntiva  al  contratto gia' sottoscritto da cui
risulti  la  decisione  del  cliente  finale  soggetto all'obbligo di
contenimento  dei  consumi di gas ad aderire, o meno, al contenimento
dei  consumi di gas naturale con modalita' individuale oppure tramite
l'impresa di vendita fornitrice.
  3.  La  mancata  decisione del cliente finale entro quindici giorni
dalla  proposta  di aggiornamento del contratto da parte dell'impresa
di vendita fornitrice, viene considerata quale rifiuto di adesione al
contenimento  dei  consumi  di  gas  e  comporta  l'assimilazione del
cliente tra quelli di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 3.
  4.  Le  imprese  di  vendita, ai fini dell'applicazione del comma 8
dell'art.  3,  svolgono  attivita'  di  promozione  nei confronti dei
clienti  finali  non  soggetti all'obbligo, e di cui alla lettera b),
comma  1  dell'art. 2, e con i quali abbiano gia' stipulato contratti
di  fornitura  in  data  anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto,  per  sollecitare  l'adesione volontaria al contenimento dei
consumi su richiesta mediante la sottoscrizione di specifica clausola
contrattuale entro il 30 ottobre 2007.