Art. 2.
                  Obiettivi quantitativi nazionali
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 7, le lettere d) ed e)
dell'art.   3,  comma 1,  del  decreto  ministeriale  20 luglio  2004
«elettrico», sono sostituite dalle seguenti:
    d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
    e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 7, le lettere d) ed e)
dell'art.  3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»,
sono sostituite dalle seguenti:
    d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008;
    e) 1,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009.
  3.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dal  comma 7,  gli  obiettivi
quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli
usi  finali  di energia che devono essere conseguiti dai distributori
di  energia  elettrica  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  nel triennio
2010-2012,   sono   ottenuti   attraverso  misure  e  interventi  che
comportano  una  riduzione dei consumi di energia primaria secondo le
seguenti quantita' e cadenze annuali:
    f) 2,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
    g) 3,1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
    h) 3,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
  4.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dal  comma 7,  gli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili   che   devono   essere   conseguiti   dalle  imprese  di
distribuzione  di  gas  naturale  di  cui  all'art.  1,  comma 2, nel
triennio  2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che
comportano  una  riduzione dei consumi di energia primaria secondo le
seguenti quantita' e cadenze:
    f) 1,9 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010;
    g) 2,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011;
    h) 2,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012.
  5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il
31 dicembre  2011  sono determinati, per gli anni successivi al 2012,
gli  obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164/2000.
  6.  A  decorrere dal 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas,  nel  provvedere  alla verifica di cui all'art. 11, comma 1, dei
decreti  ministeriali  20 luglio  2004,  rende  noto  l'ammontare dei
titoli  di  efficienza  energetica  attestanti  risparmi  di  energia
elettrica  e  gas  naturale,  eventualmente  eccedenti  il rispettivo
obiettivo  quantitativo  nazionale,  che,  alla data del 1° giugno di
ciascun  anno,  risultano  non  annullati  e  ancora  in possesso dei
soggetti  di  cui  alle  lettere c)  o d)  dell'art.  8  dei  decreti
ministeriali  20 luglio  2004,  cosi'  come  modificati  dal presente
decreto.
  7.  Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi
alle  quantita' di titoli eccedenti di cui al comma 6, superino il 5%
dei  rispettivi  obiettivi  quantitativi  nazionali che devono essere
conseguiti  dalle  imprese  di  distribuzione  per  l'anno  a  cui e'
riferita  la  suddetta verifica, gli obiettivi quantitativi nazionali
per gli anni successivi vengono incrementati delle suddette quantita'
eccedenti.  Entro  il  30 giugno  di  ciascun  anno,  l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas, con proprio provvedimento, individua,
ai   sensi  dell'art.  3  del  presente  decreto,  l'eventuale  nuova
ripartizione degli obiettivi.
  8.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2013,  qualora  non  siano stati
definiti  obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al
2012 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli
investimenti,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas non
accetta  nuove  richieste di certificazione dei risparmi. La medesima
Autorita'  ritira,  per  gli  anni  successivi, i titoli generati dai
progetti  precedentemente  realizzati,  provvedendo  ad  assegnare ai
soggetti  titolari un contributo pari alla media delle transazioni di
mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%.