Art. 2. Obiettivi quantitativi nazionali 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico», sono sostituite dalle seguenti: d) 1,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008; e) 1,8 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le lettere d) ed e) dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas», sono sostituite dalle seguenti: d) 1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2008; e) 1,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2009. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia che devono essere conseguiti dai distributori di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: f) 2,4 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010; g) 3,1 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011; h) 3,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 1, comma 2, nel triennio 2010-2012, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantita' e cadenze: f) 1,9 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2010; g) 2,2 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2011; h) 2,5 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2012. 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000. 6. A decorrere dal 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel provvedere alla verifica di cui all'art. 11, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, rende noto l'ammontare dei titoli di efficienza energetica attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obiettivo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui alle lettere c) o d) dell'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, cosi' come modificati dal presente decreto. 7. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi alle quantita' di titoli eccedenti di cui al comma 6, superino il 5% dei rispettivi obiettivi quantitativi nazionali che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione per l'anno a cui e' riferita la suddetta verifica, gli obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi vengono incrementati delle suddette quantita' eccedenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, individua, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, l'eventuale nuova ripartizione degli obiettivi. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2012 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non accetta nuove richieste di certificazione dei risparmi. La medesima Autorita' ritira, per gli anni successivi, i titoli generati dai progetti precedentemente realizzati, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel triennio 2010-2012 decurtata del 5%.