Art. 3.
       Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione
  1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna
impresa  di  distribuzione  di  energia elettrica, e' determinata dal
rapporto   tra   l'energia   elettrica   distribuita   dal   medesimo
distributore  ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso
autocertificata,  e  l'energia elettrica complessivamente distribuita
sul  territorio  nazionale  dai  soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
determinata  e  comunicata  annualmente  dall'Autorita' per l'energia
elettrica   e  il  gas,  entrambe  conteggiate  nell'anno  precedente
all'ultimo trascorso.
  2. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna
impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto
tra  la  quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa
ai  clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata,
e  la  quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale
da  soggetti  di  cui  all'art.  1, comma 2, determinata e comunicata
annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe
conteggiate  nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in
GJ.
  3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2008,  ai fini della verifica di
conseguimento  dell'obiettivo  di  spettanza  di  ciascuna impresa di
distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore
puo'  trasmettere  titoli di efficienza energetica emessi nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013.
  4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2008,  sono abrogati: il comma 2
dell'art.  3  di  entrambi  i  decreti ministeriali 20 luglio 2004, i
commi 2  e  4  dell'art.  4  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004
«elettrico»,  il  comma 3  dell'art.  4  e il comma 4 dell'art. 3 del
decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas».
  5.  La  tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio
2004  «gas» e' cosi' rinominata: «Tabella A - Interventi di riduzione
dei  consumi  del  gas  naturale».  La  tabella  A dell'allegato 1 al
decreto  ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» e' cosi' rinominata:
«Tabella   A  -  Interventi  di  riduzione  dei  consumi  di  energia
elettrica».