Art. 3. Obiettivo assegnato a ciascuna impresa di distribuzione 1. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, e' determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso. 2. La quota degli obiettivi di cui all'art. 2, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinata e comunicata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai fini della verifica di conseguimento dell'obiettivo di spettanza di ciascuna impresa di distribuzione, relativo all'anno precedente, il medesimo distributore puo' trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2013. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono abrogati: il comma 2 dell'art. 3 di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, i commi 2 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico», il comma 3 dell'art. 4 e il comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas». 5. La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas» e' cosi' rinominata: «Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi del gas naturale». La tabella A dell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico» e' cosi' rinominata: «Tabella A - Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica».