Art. 4. Modalita' di scambio dei titoli di efficienza energetica 1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, provvede ad organizzare, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, un sistema per l'effettuazione delle contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 che registri quantita' e prezzi degli scambi. 2. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmette un rapporto semestrale al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre, segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza, neutralita', correttezza e buona fede. Il gestore del mercato provvede a pubblicare il predetto rapporto sul proprio sito internet.