Art. 4.
      Modalita' di scambio dei titoli di efficienza energetica
  1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo   1999,   n.  79,  provvede  ad  organizzare,  d'intesa  con
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  un  sistema  per
l'effettuazione  delle contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, di
entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 che registri quantita'
e prezzi degli scambi.
  2. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n. 79, trasmette un rapporto semestrale al Ministero
dello  sviluppo  economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre,
segnala   tempestivamente  alle  medesime  Amministrazioni  eventuali
comportamenti,  verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che
risultino  non  rispondenti  ai principi di trasparenza, neutralita',
correttezza   e  buona  fede.  Il  gestore  del  mercato  provvede  a
pubblicare il predetto rapporto sul proprio sito internet.