Art. 7.
            Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini
                  del conseguimento degli obiettivi
  1.   All'art.  8,  comma 1,  di  entrambi  i  decreti  ministeriali
20 luglio 2004 e' aggiunta la seguente lettera:
    d) tramite  i  soggetti  di cui all'art. 19, comma 1, della legge
9 gennaio  1991,  n.  10,  che  hanno effetti-vamente provveduto alla
nomina  del  responsabile  per  la  conservazione  e  l'uso razionale
dell'energia  di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o
interventi  che  comportano  una  riduzione  dei  consumi  di energia
primaria  maggiore  di  una  soglia  minima,  espressa  in tonnellate
equivalenti  di  petrolio,  determinata  dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.