Art. 7. Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi 1. All'art. 8, comma 1, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' aggiunta la seguente lettera: d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effetti-vamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.