Art. 8. Monitoraggio 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e, successivamente, pubblica sul proprio sito internet un rapporto semestrale sull'andamento delle certificazioni dei risparmi energetici. Il rapporto contiene informazioni e statistiche e, in particolare, i dati circa le certificazioni dei risparmi effettuate, dettagliati per regione e divisi per ciascuna delle schede standardizzate e analitiche in vigore, nonche' un elenco delle certificazioni dei risparmi effettuate per interventi a consuntivo con i risparmi ottenuti o attesi. 2. Nell'ambito del rapporto di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'ENEA, di istituti universitari o di ricerca, provvede a quantificare i risparmi energetici equivalenti ai fini dell'adempimento agli obiettivi comunitari in tema di risparmio energetico.