Art. 8.
                            Monitoraggio
  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, di entrambi i
decreti   ministeriali  20 luglio  2004,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas invia al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e
alle  regioni  e, successivamente, pubblica sul proprio sito internet
un   rapporto  semestrale  sull'andamento  delle  certificazioni  dei
risparmi  energetici. Il rapporto contiene informazioni e statistiche
e,  in  particolare,  i  dati  circa  le  certificazioni dei risparmi
effettuate,  dettagliati  per  regione  e  divisi  per ciascuna delle
schede standardizzate e analitiche in vigore, nonche' un elenco delle
certificazioni  dei  risparmi  effettuate per interventi a consuntivo
con i risparmi ottenuti o attesi.
  2.  Nell'ambito  del  rapporto  di  cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas,  anche  avvalendosi  dell'ENEA,  di
istituti  universitari  o  di  ricerca,  provvede  a  quantificare  i
risparmi   energetici   equivalenti  ai  fini  dell'adempimento  agli
obiettivi comunitari in tema di risparmio energetico.