Art. 9.
         Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 2006
  1.  Il  comma 3,  dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas adotta i
provvedimenti  di  cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale
elettrico,  anche  al fine di determinare le risorse per la copertura
degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico
per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dello
stesso  decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su
quelle   individuate   dal  comma 2.  L'Autorita'  provvede  altresi'
all'attuazione  di  quanto  disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa
conguaglio  proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse
a  ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate
esclusivamente le condizioni richieste dal presente decreto.».
  2.  Il  comma 2,  dell'art. 4, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 e' sostituito dal seguente:
  «2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le
misure  e  gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del
servizio  energetico,  provvedono  affinche' i soggetti aggiudicatari
delle  procedure  ad  evidenza pubblica siano titolati alla effettiva
esecuzione delle relative misure ed interventi.».
  3. I commi 1 e 2, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 sono sostituiti dai seguenti:
  «1.  Entro  diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
la  lista  degli  interventi rientrante nel quadro finanziario di cui
all'art.  3,  indicandone esclusivamente la precisa collocazione e la
tipologia delle utenze energetiche interessate, oltreche' l'eventuale
importo di cofinanziamento per ciascun intervento.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 5,  del  decreto  ministeriale
elettrico,  entro  trenta mesi data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  e  province  autonome  attivano  procedure  ad
evidenza  pubblica,  alle quali possono partecipare i soggetti di cui
all'art.  4  del  presente  decreto. Nello stilare tali procedure, le
regioni  e province autonome tengono conto, per l'effettuazione della
fase  di  analisi  energetica,  delle  indicazioni tecniche contenute
nell'allegato 1.».
  4.  Il  comma 5,  dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre
2006 e' abrogato.