Art. 9. Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 2006 1. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente: «3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale elettrico, anche al fine di determinare le risorse per la copertura degli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dall'art. 13 dello stesso decreto ministeriale elettrico. Tali risorse sono a valere su quelle individuate dal comma 2. L'Autorita' provvede altresi' all'attuazione di quanto disposto all'art. 8, prevedendo che Cassa conguaglio proceda in modo automatico al trasferimento delle risorse a ciascuna regione e provincia autonoma qualora risultino verificate esclusivamente le condizioni richieste dal presente decreto.». 2. Il comma 2, dell'art. 4, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni e province autonome, qualora intendano realizzare le misure e gli interventi attraverso l'affidamento della gestione del servizio energetico, provvedono affinche' i soggetti aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica siano titolati alla effettiva esecuzione delle relative misure ed interventi.». 3. I commi 1 e 2, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 sono sostituiti dai seguenti: «1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole regioni e province autonome comunicano al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la lista degli interventi rientrante nel quadro finanziario di cui all'art. 3, indicandone esclusivamente la precisa collocazione e la tipologia delle utenze energetiche interessate, oltreche' l'eventuale importo di cofinanziamento per ciascun intervento. 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale elettrico, entro trenta mesi data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome attivano procedure ad evidenza pubblica, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all'art. 4 del presente decreto. Nello stilare tali procedure, le regioni e province autonome tengono conto, per l'effettuazione della fase di analisi energetica, delle indicazioni tecniche contenute nell'allegato 1.». 4. Il comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 22 dicembre 2006 e' abrogato.