Art. 12.

  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge per
l'anno  finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi -
risultante  dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi
e  269  miliardi  relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dalla
legge  28  ottobre  1980,  n.  687  -  si  provvede quanto a lire 298
miliardi,   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo, all'uopo utilizzando
l'accantonamento   "ripiano  dello  squilibrio  patrimoniale,  al  31
dicembre   1979,   della   gestione   speciale   per  l'assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri"  e  quanto  a  lire  60  miliardi  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello stato
di   previsione   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, per il medesimo anno finanziario.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per  l'anno  finanziario  1981,  alla  quantificazione  della spesa
provvedera'   la  legge  finanziaria,  utilizzando  per  la  relativa
copertura  i  mezzi  dalla  stessa  previsti  a  fronte  degli  oneri
derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.