Art. 12. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 358 miliardi - risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 627 miliardi e 269 miliardi relativi ad atti o provvedimenti disciplinati dalla legge 28 ottobre 1980, n. 687 - si provvede quanto a lire 298 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri" e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'anno finanziario 1981, alla quantificazione della spesa provvedera' la legge finanziaria, utilizzando per la relativa copertura i mezzi dalla stessa previsti a fronte degli oneri derivanti per tale anno dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503.