Art. 3.

  Anche  al  fine  di  promuovere  il conferimento del mandato di cui
all'articolo  2, il comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e' autorizzato a partecipare,
sottoscrivendone  le  azioni  fino  al  limite  del  60 per cento del
capitale,  alla  societa'  consortile  per azioni "Consorzio bancario
S.p.a.  -  CBS",  previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di
copertura,  da  parte  di questa, delle perdite della SIR finanziaria
S.p.a.  a  tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite
cumulate  alla  stessa  data  dalle  societa'  controllate  e  previo
conferimento,  da parte dei soci della stessa societa' consortile, di
quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.
  La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del
capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., e' a carico, fermi gli
effetti  gia'  verificatisi  in  applicazione  dell'articolo  23  del
decreto-legge  9  luglio  1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di
cui  al  successivo  articolo  7,  di  integrare  ai  sensi del comma
precedente la copertura gia' effettuata alla data del 30 aprile 1980,
proporzionalmente  dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui
siano  titolari  al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e,
ove  cio'  non  sia  sufficiente,  e'  a carico proporzionalmente dei
crediti  assistiti  da  garanzie  reali  di  cui siano titolari al 30
giugno 1980 aziende ed istituti di credito.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il
comitato  e'  autorizzato ad erogare alle societa' del gruppo SIR, su
richiesta  dell'ENI,  finanziamenti per sopperire alle esigenze della
loro gestione e ad apportare alle stesse societa' i, mezzi finanziari
necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.
  I  finanziamenti  sono  a  titolo  oneroso  e a tasso pari al tasso
ufficiale di sconto aumentato di tre punti.