Art. 5. Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facolta' spettantegli quale azionista del Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., persegue in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare: 1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali; 2) la puntualita' ed economicita' dell'esecuzione del programma di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4; 3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo; 4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttivita'; 5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili; 6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalita' di cui ai precedenti articoli. Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un progetto di pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare superiore, seguendo, in entrambi i casi, l'ordine di graduazione assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981, sempre che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 e' riservata la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti fino a 100 milioni, e la somma di lire 75 miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore. Per l'adempimento dei compiti di cui alla presente legge il comitato puo' utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonche' personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso, rimborso in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante. I membri del comitato ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui alla presente legge.