Art. 5.

  Il  comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle
facolta'   spettantegli   quale   azionista  del  Consorzio  bancario
S.p.a.-C.B.S.,   persegue  in  esecuzione  delle  direttive  e  degli
indirizzi  del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI,
il  risanamento  industriale  ed  il  riequilibrio  finanziario delle
imprese del gruppo SIR ed a tal fine promuove in particolare:
    1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle
predette imprese ed il rinnovo dei relativi organi sociali;
    2)  la  puntualita' ed economicita' dell'esecuzione del programma
di risanamento formulato ai sensi del precedente articolo 4;
    3) la riorganizzazione strutturale e finanziaria del gruppo;
    4)  gli  investimenti  anche immediatamente necessari ai fini del
recupero e dello sviluppo della produttivita';
    5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;
    6)  ogni  altra  iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento
delle finalita' di cui ai precedenti articoli.
  Il comitato cura, inoltre, la redazione di un progetto di pagamento
dei crediti in linea capitale di ammontare fino a 100 milioni e di un
progetto  di  pagamento, anche dilazionato e parziale, dei crediti in
linea capitale, diversi da quelli di cui all'articolo 7, di ammontare
superiore,  seguendo,  in  entrambi  i  casi, l'ordine di graduazione
assegnato dalle leggi vigenti. Sono sospese fino al 31 dicembre 1981,
sempre  che  i  pagamenti  siano effettuati nella misura e secondo le
scadenze indicate nel progetto, le azioni esecutive anche concorsuali
sul  patrimonio  del gruppo SIR. Sulla autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  9  e'  riservata  la  somma  di lire 75 miliardi per il
pagamento  dei  crediti  fino  a  100  milioni, e la somma di lire 75
miliardi per il pagamento dei crediti di ammontare superiore.
  Per  l'adempimento  dei  compiti  di  cui  alla  presente  legge il
comitato   puo'   utilizzare   personale,   anche   delle  qualifiche
dirigenziali,  all'uopo  messo  a  disposizione  dal  Ministero delle
partecipazioni  statali  o  da  altre  amministrazioni  dello  Stato,
dall'ENI  o  dall'IRI,  nonche'  personale  e  strutture tecniche del
comitato  istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi
dell'articolo  4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito,
con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso, rimborso
in   quest'ultimo  caso,  a  carico  degli  stanziamenti  di  cui  al
successivo   articolo   6,  delle  spese  di  gestione  nella  misura
determinata dal Ministro vigilante.
  I  membri  del  comitato ed il personale di cui al comma precedente
possono   essere  collocati  fuori  ruolo  dalle  amministrazioni  di
appartenenza  per  il tempo necessario all'adempimento dei compiti di
cui alla presente legge.