Art. 7. 
 
  E' istituita, presso la Cassa  depositi  e  prestiti,  una  sezione
autonoma con le finalita' di rendersi cessionaria  delle  ragioni  di
credito degli  istituti  di  credito  speciale  nei  confronti  delle
imprese del gruppo SIR, assistite da garanzie reali  sugli  impianti,
in essere al 30 giugno  1980,  al  netto  dei  crediti  conferiti  al
capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite
ai sensi del precedente articolo 3. 
  In corrispettivo delle suddette  ragioni  di  credito,  la  sezione
autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non  negoziabili  di
durata decennale per un valore nominale di pari ammontare. 
  La gestione di tali titoli dovra' essere  evidenziata  in  apposite
poste di bilancio degli istituti di credito. 
  L'ammortamento dei suddetti titoli avra' inizio dal 1 gennaio 1981.
  Le annotazioni conseguenti alle cessioni di cui al primo comma sono
  eseguite  gratuitamente  dai  competenti  tribunali  e  uffici  dei
  registri immobiliari. 
  Quando si sia proceduto ai rilievi, alle cessioni o liquidazioni di
cui al precedente  articolo  4,  le  somme  ricavate  spettanti  agli
istituti di cui al primo comma del presente articolo,  devono  essere
versate alla sezione autonoma. 
  Le eventuali ulteriori occorrenze finanziarie per il  servizio  dei
titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e  verranno
rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalita' e condizioni  da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. 
  Il relativo importo verra'  iscritto  nello  stato  di  previsione,
della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio. 
  All'atto della  liquidazione  della  sezione,  l'eventuale  margine
attivo e' versato al Tesoro dello Stato. 
  I titoli, nonche' gli atti, le istanze e  i  documenti  relativi  e
conseguenti  alla   cessione   dei   crediti   ed   all'emissione   e
amministrazione dei titoli stessi sono esenti  da  imposte,  tasse  e
diritti di ogni specie. 
  Per quanto non previsto dalla  presente  legge  si  applicano  alla
sezione autonoma di cui al primo comma le  norme  in  vigore  per  la
sezione autonoma  di  credito  comunale  e  provinciale  della  Cassa
depositi e prestiti.