Art. 8. Le societa' del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle societa' indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero. Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per i periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.