Art. 8.

  Le  societa'  del  gruppo  SIR per la durata del mandato fiduciario
sono  esonerate  dall'obbligo  di prestare le cauzioni previste dalle
vigenti  disposizioni  in materia di diritti doganali e di imposta di
fabbricazione,  di imposta erariale di consumo e di diritti erariali,
a   prescindere   dalla   sussistenza   dei   presupposti   richiesti
dall'articolo  90  del  testo unico delle disposizioni legislative in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15
dicembre 1971, n. 1161.
  Le  eventuali  azioni  esecutive  intraprese  nei  confronti  delle
societa'  indicate  nel  comma precedente per il recupero dei tributi
ivi  menzionati  e maturati sino alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono  sospese per lo stesso periodo di applicazione
del predetto esonero.
  Le   grandi   imprese   in   crisi  sottoposte  ad  amministrazione
straordinaria  a  norma  del  decreto-legge  30  gennaio 1979, n. 26,
convertito,  con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono
esonerate,   per   i   periodo   di   amministrazione  straordinaria,
dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.