Art. 11. I comuni e le province che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 10, oltre a non poter esercitare le facolta' di cui al terzo comma dell'art. 7 e del quarto comma dell'art. 8 del presente decreto, non possono procedere alla contrazione di mutui per nuovi investimenti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma i maggiori oneri per le opere in corso di esecuzione non sono considerati nuovi investimenti. Gli enti locali di cui al primo comma possono deliberare entro il 31 marzo 1982 ulteriori aumenti fino ad un massimo del 50 per cento degli aumenti previsti dagli articoli 20 e 25 del presente decreto.