Art. 11.

  I  comuni  e le province che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 10, oltre a non poter esercitare le facolta' di cui al terzo
comma  dell'art.  7  e  del  quarto  comma  dell'art.  8 del presente
decreto,  non  possono  procedere alla contrazione di mutui per nuovi
investimenti  con  istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e
prestiti  e non possono procedere ad assunzioni di personale comunque
denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci,
ove   le  medesime  portino  il  numero  dei  dipendenti,  esclusi  i
lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del
personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.
  Agli  effetti  di  quanto previsto dal primo comma i maggiori oneri
per  le  opere  in  corso  di  esecuzione  non sono considerati nuovi
investimenti.
  Gli  enti  locali di cui al primo comma possono deliberare entro il
31  marzo  1982 ulteriori aumenti fino ad un massimo del 50 per cento
degli aumenti previsti dagli articoli 20 e 25 del presente decreto.