Art. 13. I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 1981. Gli enti locali che non provvedono a deliberare i conti consuntivi relativi all'anno 1981 entro il 31 luglio 1982 perdono il diritto ai trasferimenti statali di cui al primo comma. Le risultanze del conto consuntivo 1981 devono essere trasmesse al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 agosto 1982. Le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i quali abbiano richiesto per l'anno 1981 un contributo a pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, superiore al 10 per cento dell'importo delle erogazioni di cui all'art. 23 del predetto decreto-legge, sono tenuti a sottoporre al giudizio della Corte dei conti, entro 10 giorni dall'avvenuto esame da parte dell'organo regionale di controllo, il conto consuntivo dell'esercizio 1981. La Corte si pronuncia sulla regolarita' del conto entro 8 mesi dalla ricezione ed instaura, ove del caso, le procedure per l'accertamento di responsabilita' amministrative e contabili degli amministratori, dei dipendenti e del tesoriere dell'ente per danni arrecati con dolo o colpa grave direttamente o indirettamente all'equilibrio finanziario o al patrimonio dell'ente o dello Stato. Dal 16 settembre 1982 sono raddoppiati i turni della prima e della seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti.