Art. 13.

  I  trasferimenti  statali  e  i  contributi  a pareggio dei bilanci
comunali  e  provinciali  1981 di cui agli articoli 13, quarto comma,
14,  ultimo  comma,  15,  secondo  comma, 19, secondo, quarto e sesto
comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n.  38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n.
153,  vengono  corrisposti  dal  Ministero dell'interno con riduzione
dell'importo dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre
1981.
  Gli  enti locali che non provvedono a deliberare i conti consuntivi
relativi  all'anno 1981 entro il 31 luglio 1982 perdono il diritto ai
trasferimenti statali di cui al primo comma.
  Le  risultanze del conto consuntivo 1981 devono essere trasmesse al
Ministero  dell'interno  entro  il  termine  perentorio del 31 agosto
1982.
  Le  province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
i  quali  abbiano  richiesto per l'anno 1981 un contributo a pareggio
del  bilancio  ai  sensi  dell'art.  24 del decreto-legge 28 febbraio
1981,  n.  38,  convertito,  con modificazioni, nella legge 23 aprile
1981, n. 153, superiore al 10 per cento dell'importo delle erogazioni
di  cui  all'art.  23  del  predetto  decreto-legge,  sono  tenuti  a
sottoporre  al  giudizio  della  Corte  dei  conti,  entro  10 giorni
dall'avvenuto  esame  da parte dell'organo regionale di controllo, il
conto consuntivo dell'esercizio 1981.
  La  Corte  si  pronuncia  sulla  regolarita' del conto entro 8 mesi
dalla   ricezione  ed  instaura,  ove  del  caso,  le  procedure  per
l'accertamento  di  responsabilita'  amministrative e contabili degli
amministratori,  dei  dipendenti  e del tesoriere dell'ente per danni
arrecati  con  dolo  o  colpa  grave  direttamente  o  indirettamente
all'equilibrio finanziario o al patrimonio dell'ente o dello Stato.
  Dal  16 settembre 1982 sono raddoppiati i turni della prima e della
seconda sezione giurisdizionale ordinaria della Corte dei conti.