Art. 19. Per l'anno 1982 e' istituita una addizionale nella misura del 30 per cento ai seguenti tributi: 1) imposte comunali sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni; 2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni. L'addizionale e' devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi. Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, e' applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso. Per i comuni delle due ultime classi in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e' affidato in concessione a canone fisso, il canone e' maggiorato per l'anno 1982 nella misura del 40 per cento. Nei predetti comuni l'addizionale di cui al primo comma e' riscossa dai concessionari con l'obbligo di conguagliare a fine esercizio gli importi introitati a tale titolo con la maggiorazione del canone, detratto l'aggio di propria spettanza. In caso di disaccordo sulle modalita' del conguaglio, la relativa controversia sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460.