Art. 19.

  Per  l'anno  1982  e' istituita una addizionale nella misura del 30
per cento ai seguenti tributi:
    1)  imposte  comunali sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche
affissioni,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;
    2)  tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con
regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed
integrazioni.
  L'addizionale  e'  devoluta  ai comuni ed alle province e da questi
riscossa con le stesse modalita' dei relativi tributi.
  Sulle      maggiori     entrate     derivanti     dall'applicazione
dell'addizionale,  non  riscosse  direttamente  dai  comuni  e  dalle
province,  e'  applicato  a  favore  dei concessionari ed appaltatori
l'aggio  in  misura  fissa  del  quattro  per  cento  in  deroga alle
condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.
  Per  i  comuni  delle  due  ultime  classi  in  cui il servizio per
l'accertamento   e   la   riscossione   dell'imposta  comunale  sulla
pubblicita'  e'  affidato in concessione a canone fisso, il canone e'
maggiorato  per  l'anno  1982  nella  misura  del  40  per cento. Nei
predetti  comuni  l'addizionale di cui al primo comma e' riscossa dai
concessionari  con  l'obbligo  di  conguagliare  a fine esercizio gli
importi  introitati  a  tale  titolo con la maggiorazione del canone,
detratto l'aggio di propria spettanza.
  In  caso  di disaccordo sulle modalita' del conguaglio, la relativa
controversia  sara'  demandata  alla  commissione arbitrale di cui al
regio  decreto-legge  25  gennaio  1931, n. 36, convertito in legge 9
aprile 1931, n. 460.