Art. 2. I comuni e le province in applicazione delle norme del presente decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilita' di un finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981 incrementato mediamente del 16 per cento - sono tenuti "ad assicurare che le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste tenendo conto, oltre che dei trasferimenti erariali e di quelli regionali, degli accertamenti eseguiti nel 1981 per le entrate proprie, della naturale espansione del gettito delle entrate stesse, del recupero di aree di evasione e dei provvedimenti fiscali, tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti. La deliberazione del bilancio da' atto specificamente dell'applicazione delle norme sulle entrate correnti dell'ente; con appositi allegati viene fornita la dimostrazione della quantificazione degli stanziamenti.