Art. 2.

  I  comuni  e  le  province in applicazione delle norme del presente
decreto - intese nel loro complesso a garantire la possibilita' di un
finanziamento complessivo delle spese correnti pari a quello del 1981
incrementato mediamente del 16 per cento - sono tenuti "ad assicurare
che  le entrate dei primi tre titoli del bilancio 1982 siano previste
tenendo  conto,  oltre  che  dei  trasferimenti  erariali e di quelli
regionali,  degli  accertamenti  eseguiti  nel  1981  per  le entrate
proprie,  della naturale espansione del gettito delle entrate stesse,
del  recupero  di  aree  di  evasione  e  dei  provvedimenti fiscali,
tariffari e contributivi, in misura sufficiente a finanziare le spese
correnti e quelle relative alle quote di rimborso dei prestiti.
  La    deliberazione    del   bilancio   da'   atto   specificamente
dell'applicazione  delle  norme sulle entrate correnti dell'ente; con
appositi    allegati    viene    fornita   la   dimostrazione   della
quantificazione degli stanziamenti.