Art. 23.

  Per   il  finanziamento  della  costruzione  ed  ampliamento  delle
ferrovie  metropolitane  i  comuni  di  Roma, Milano, Torino e Napoli
possono  istituire  un  contributo  speciale  commisurato all'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili ubicati nel proprio
territorio.
  La  misura  del contributo non puo' eccedere il cinquanta per cento
dell'imposta INVIM dovuta.
  Il  contributo  e' istituito con deliberazione da adottare entro il
31 gennaio 1982 e si applica per i presupposti d'imposta verificatisi
nel periodo compreso tra il 1 marzo 1982 ed il 31 dicembre 1982.
  La   deliberazione   e'  immediatamente  esecutiva  e  deve  essere
comunicata al Ministero delle finanze entro il 10 febbraio 1982.
  Per  la  liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
gli  interessi,  le  prescrizioni e la risoluzione delle controversie
concernenti  il  contributo,  nonche' per la devoluzione del relativo
gettito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni
e integrazioni.