Art. 23. Per il finanziamento della costruzione ed ampliamento delle ferrovie metropolitane i comuni di Roma, Milano, Torino e Napoli possono istituire un contributo speciale commisurato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ubicati nel proprio territorio. La misura del contributo non puo' eccedere il cinquanta per cento dell'imposta INVIM dovuta. Il contributo e' istituito con deliberazione da adottare entro il 31 gennaio 1982 e si applica per i presupposti d'imposta verificatisi nel periodo compreso tra il 1 marzo 1982 ed il 31 dicembre 1982. La deliberazione e' immediatamente esecutiva e deve essere comunicata al Ministero delle finanze entro il 10 febbraio 1982. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi, le prescrizioni e la risoluzione delle controversie concernenti il contributo, nonche' per la devoluzione del relativo gettito si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni e integrazioni.