Art. 24.

  La  tariffa  del  canone  o  diritto  per  i  servizi relativi alla
raccolta,  l'allontanamento,  la depurazione e lo scarico delle acque
di  rifiuto  provenienti  da  insediamenti civili, di cui all'art. 17
della  legge  10  maggio  1976,  n. 319, e successive modificazioni e
integrazioni,  e'  elevata,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1982, a lire
trenta  per  la  parte  relativa  al  servizio di fognatura ed a lire
trenta per la parte relativa al servizio di depurazione.