Art. 24. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata, a decorrere dal 1 gennaio 1982, a lire trenta per la parte relativa al servizio di fognatura ed a lire trenta per la parte relativa al servizio di depurazione.