Art. 3. Per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni e le province sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato. I proventi relativi debbono coprire, nel complesso, almeno il venticinque per cento di tutte le spese di gestione ed in ogni caso debbono essere aumentati rispetto a quelli accertati per il 1981 di una aliquota non inferiore al 16 per cento. Per gli enti che si avvalgono delle disposizioni di cui al successivo art. 10 la percentuale del venticinque per cento di cui al primo comma e' elevata al trenta per cento. Per i comuni interamente montani e per i comuni del Mezzogiorno, fermo restando l'incremento minimo del 16 per cento, le percentuali di cui al primo e al secondo comma sono ridotte rispettivamente al venti e al venticinque per cento. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le vigenti norme gia' prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi amministrati e i servizi di trasporto.