Art. 3.

  Per i servizi pubblici a domanda individuale i comuni e le province
sono  tenuti  a  richiedere  la  contribuzione  degli utenti, anche a
carattere non generalizzato. I proventi relativi debbono coprire, nel
complesso,  almeno  il  venticinque  per  cento  di tutte le spese di
gestione  ed  in ogni caso debbono essere aumentati rispetto a quelli
accertati per il 1981 di una aliquota non inferiore al 16 per cento.
  Per  gli  enti  che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di  cui al
successivo art. 10 la percentuale del venticinque per cento di cui al
primo comma e' elevata al trenta per cento.
  Per  i  comuni  interamente montani e per i comuni del Mezzogiorno,
fermo  restando  l'incremento minimo del 16 per cento, le percentuali
di  cui  al  primo e al secondo comma sono ridotte rispettivamente al
venti e al venticinque per cento.
  Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, quelli per i quali le
vigenti norme gia' prevedono la corresponsione di diritti o di prezzi
amministrati e i servizi di trasporto.