Art. 4.

  Le  regioni  entro  il  31  gennaio 1982 sono tenute a comunicare a
ciascun  comune  ed  a  ciascuna provincia l'importo spettante per le
spese  attinenti  alle  funzioni  gia'  esercitate  dalle  regioni ed
attribuite  ai  comuni  ed  alle  province dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  In  mancanza  della  comunicazione,  i  comuni  e  le province sono
autorizzati  a  prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in
assegnazione per il 1981, maggiorati del 16%.