Art. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire tre milioni.