Art. 10.

  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione
dei  prodotti  contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non
consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli
previsti  e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7 e 8 e'
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da lire 500 mila a lire tre milioni.