Art. 3.

  Le  denominazioni  di cui all'articolo precedente sono riservate ai
prodotti  ivi  definiti  ed  il  cui tenore in materia secca solubile
determinato mediante rifrattometro e' pari o superiore al 45%.
  Le  denominazioni  di  cui  ai  numeri  2) e 4) dell'art. 2 possono
essere  utilizzate  anche  per  designare, secondo i casi, i prodotti
definiti allo stesso articolo, numeri 1) e 3).
  La  denominazione  dei  prodotti di cui all'art. 2, n. 2) preparati
con mele cotogne puo' essere accompagnata dal termine "cotognata".