Art. 3. Le denominazioni di cui all'articolo precedente sono riservate ai prodotti ivi definiti ed il cui tenore in materia secca solubile determinato mediante rifrattometro e' pari o superiore al 45%. Le denominazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 2 possono essere utilizzate anche per designare, secondo i casi, i prodotti definiti allo stesso articolo, numeri 1) e 3). La denominazione dei prodotti di cui all'art. 2, n. 2) preparati con mele cotogne puo' essere accompagnata dal termine "cotognata".