Art. 8.

  E'  vietata  la  vendita  dei  prodotti  di cui al presente decreto
qualora  le  indicazioni  di  cui  all'articolo  precedente non siano
riportate in lingua italiana.
  Le  indicazioni  di  cui  all'articolo  precedente  possono  essere
riportate anche in una o piu' lingue estere, purche' queste non siano
di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana.