Art. 3. Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto. Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non puo' essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di "miscela di mieli di origini diverse". La miscela di mieli di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di "miscela di mieli di importazione". I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.