Art. 3.

  Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun
altro prodotto.
  Un  miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione
straniera  non  puo'  essere commercializzato con la denominazione di
miele  italiano,  ma  con  la  denominazione  di "miscela di mieli di
origini  diverse".  La  miscela  di  mieli  di  origine di soli Paesi
extracomunitari  deve essere commercializzata con la denominazione di
"miscela di mieli di importazione".
  I  mieli  di  origine  extracomunitaria devono riportare oltre alle
indicazioni  di  cui  al  successivo  articolo  6, terzo comma, anche
l'indicazione del Paese di origine.
  Il   miele   italiano   deve  essere  commercializzato  indicandone
l'origine nazionale.
  Chiunque  viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del
presente  articolo  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.