Art. 4. Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia. In nessun caso il miele puo' contenere sostanze di qualsiasi natura in quantita' tali da presentare un pericolo per la salute umana. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Il miele non deve: a) presentare sapore od odore estranei; b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente; c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi; d) presentare un'acidita' modificata artificialmente; e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1. Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.