Art. 4.

  Il  miele  commercializzato  come  tale  o  utilizzato in qualsiasi
prodotto  destinato  alla  alimentazione  umana  non  deve  contenere
materie  organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come
muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.
  In nessun caso il miele puo' contenere sostanze di qualsiasi natura
in quantita' tali da presentare un pericolo per la salute umana.
  E'  fatto  comunque  divieto  di  produrre,  vendere,  detenere per
vendere,  somministrare  o  distribuire  per  il  consumo,  miele non
corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
  Il miele non deve:
    a) presentare sapore od odore estranei;
    b)   avere   iniziato  un  processo  di  fermentazione  o  essere
effervescente;
    c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi
vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
    d) presentare un'acidita' modificata artificialmente;
    e)  essere  sottoposto  a procedimenti di filtrazione che rendano
impossibile  la  determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma
dell'articolo 1.
  Le  disposizioni  di  cui  al  quarto  comma,  lettera  c),  non si
applicano   per   il  miele  per  pasticceria  e  per  il  miele  per
l'industria.
  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni del presente articolo e'
punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283.