Art. 5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di Calluna e miele di Arbutus possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento. Per "miele per pasticceria" e per "miele per l'industria" si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a), b) e c) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto 7, lettere a) e b). Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente primo comma e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.