Art. 5.

  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste, di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  saranno  fissati  i  casi  in  cui  le  condizioni
naturali  di  produzione  del  miele  per  pasticceria, del miele per
l'industria,  del  miele  di  Calluna  e  miele  di  Arbutus  possono
giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.
  Per  "miele  per  pasticceria"  e  per  "miele  per l'industria" si
intende  il  miele  che,  pur  essendo  idoneo  al consumo umano, non
corrisponda  ai  requisiti  di  cui  al precedente articolo 4, quarto
comma,  lettere  a),  b)  e c) ovvero abbia un indice diastasico o un
tenore  di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di
cui  al  precedente  articolo 2, secondo comma, punto 7, lettere a) e
b).
  Chiunque  produce  miele  con  tenore  di  acqua difforme da quello
previsto  dal  precedente  primo  comma  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 200.000 a lire 2
milioni.