Art. 6. Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo. L'uso della denominazione "miele", salvo quanto prescritto dai commi seguenti, e' consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo. Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni: a) la denominazione "miele" o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il "miele in favo" ed il "miele con pezzi di favo" nonche' il "miele per pasticceria", il "miele per l'industria" ed il "miele di brughiera" devono essere designati come tali; b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi; c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunita' economica europea; d) l'anno di produzione. La denominazione "miele" o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 puo' essere completata tra l'altro da: 1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; 2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata; 3) l'indicazione "vergine integrale" per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento. Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonche' di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli. L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.