Art. 6.

  Il  miele  comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla
presente  legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente
racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge
30  aprile  1962,  n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e
successive  modifiche.  Il  miele destinato alla vendita al dettaglio
per  il  consumo  diretto  deve  essere inoltre confezionato, a norma
dell'articolo  8  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori
chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.
  L'uso  della  denominazione  "miele",  salvo  quanto prescritto dai
commi seguenti, e' consentito per il solo prodotto definito dal primo
comma  del  precedente  articolo  1.  Tale  denominazione deve essere
utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.
  Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato
devono  riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed
indelebili, le seguenti indicazioni:
    a) la denominazione "miele" o una delle denominazioni specifiche,
previste  dall'articolo  1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e
il  metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il "miele in favo" ed
il  "miele  con pezzi di favo" nonche' il "miele per pasticceria", il
"miele  per  l'industria"  ed  il  "miele di brughiera" devono essere
designati come tali;
    b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;
    c)  il  nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale
del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente
all'interno della Comunita' economica europea;
    d) l'anno di produzione.
  La   denominazione   "miele"  o  una  delle  denominazioni  di  cui
all'articolo 1 puo' essere completata tra l'altro da:
    1)  un'indicazione  inerente all'origine botanica, se il prodotto
proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche
organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
    2)  un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto
proviene totalmente dall'origine indicata;
    3)  l'indicazione  "vergine integrale" per il prodotto di origine
nazionale  quando  non  sia  stato  sottoposto  ad  alcun trattamento
termico   di   conservazione   e   possegga   i   requisiti  chimici,
chimico-fisici  e  biologici  naturali definiti nel decreto di cui al
successivo  articolo  7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle
confezioni  e  sull'etichetta  l'indicazione  relativa  alla  data di
produzione ed alla data di scadenza.
  Qualora  il  miele  sia  confezionato in imballaggi o recipienti di
peso   netto   pari   o   superiore   a  chilogrammi  10  e  non  sia
commercializzato  al  minuto,  le  indicazioni di cui al terzo comma,
lettere  b)  e  c),  possono  anche  figurare  solo  sui documenti di
accompagnamento.
  Con  proprio  decreto  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
stabilisce  le  modalita'  per  la  tenuta di un registro di carico e
scarico  da  parte  di  chi  importa o di chi utilizza per vendere il
miele  di  cui  al  precedente comma nonche' di un registro dal quale
risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.
  L'indicazione  di  cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in
lingua  italiana  su  uno  dei lati principali dell'imballaggio o del
recipiente.
  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni del presente articolo e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 100.000 a lire 500.000.