Art. 7. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualita' di miele nazionale.