Art. 7.

  Il   Ministero   della   sanita',  di  concerto  con  il  Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste e con il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  entro  sei  mesi  dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  pubblica  le  metodiche
ufficiali  di  analisi  per  il miele e stabilisce le caratteristiche
fisico-chimiche,  microscopiche  e  organolettiche  delle  principali
qualita' di miele nazionale.