Art. 7.
                         Collegio sindacale

  1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli
articoli  2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale
composto  da  cinque  sindaci  effettivi  e  due  supplenti, nominati
dall'assemblea  dei  soci  tra  gli  iscritti  nell'albo dei revisori
ufficiali dei conti.
  2.  Le  incompatibilita'  previste  dall'articolo  9 della legge 14
aprile  1975,  n.  103,  per i consiglieri di amministrazione valgono
anche per i componenti del collegio sindacale.
  3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.
  4. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.