Art. 7. Collegio sindacale 1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. 2. Le incompatibilita' previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale. 3. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge. 4. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.