Art. 10.
              Commissioni provinciali per l'artigianato

  La  commissione  provinciale  per  l'artigianato  e' costituita con
decreto  del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque
anni ed e' composta da almeno quindici membri.
  Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari
di impresa artigiana, ed il vice presidente.
  Due   terzi   dei  componenti  della  commissione  provinciale  per
l'artigianato  devono  essere  titolari di aziende artigiane operanti
nella provincia da almeno tre anni.
  Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle
organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   dei  lavoratori
dipendenti,  dell'INPS,  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e la
presenza di esperti.
  Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla
elezione  dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato.