Art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. La commissione di cui al precedente comma e' composta: a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato; b) da tre rappresentanti della regione; c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione. Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.