Art. 11.
               Commissioni regionali per l'artigianato

  La  commissione  regionale,  che  ha  sede  presso la regione ed e'
costituita  con decreto del presidente della giunta regionale, elegge
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
  La commissione di cui al precedente comma e' composta:
    a)    dai    presidenti   delle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato;
    b) da tre rappresentanti della regione;
    c)  da  cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni  artigiane  piu' rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella regione.
  Le  norme  di organizzazione e funzionamento della commissione sono
stabilite con legge regionale.