Art. 12.
                Consiglio nazionale dell'artigianato

  Il  Consiglio  nazionale  dell'artigianato,  che  ha sede presso il
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, esprime
parere  sulle  materie  inerenti  all'artigianato in riferimento alla
politica  di  programmazione nazionale, alla politica della Comunita'
economica   europea,   all'esportazione,  promuovendo  e  curando  la
documentazione e rilevazione statistica delle attivita' artigiane.
  Esso  e'  presieduto  dal  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ed e' composto:
    1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
    2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
    3)   da   otto   rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni
artigiane    a    struttura   nazionale   in   ragione   della   loro
rappresentativita';
    4)  da  quattro  rappresentanti  designati  dalle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  a  carattere  nazionale, dipendenti dalle
imprese artigiane;
    5)  dal  presidente  del  consiglio  generale  della Cassa per il
credito alle imprese artigiane;
    6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
  I  componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due
vice  presidenti  tra  i  componenti  di  cui  ai  numeri 2) e 3) del
precedente comma.
  Le  norme  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del  Consiglio
nazionale  dell'artigianato  sono  approvate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Le  spese  occorrenti  per il funzionamento del Consiglio nazionale
dell'artigianato  graveranno  sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di
previsione    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.