Art. 12. Consiglio nazionale dell'artigianato Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunita' economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attivita' artigiane. Esso e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto: 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato; 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato; 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentativita'; 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane; 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.