Art. 13. Disposizioni transitorie e finali La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo. Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere. Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato e' prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Note all'art. 13, primo comma: - La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, reca: "Norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860". Nota all'art. 13, secondo comma: L'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e' indicato nella nota precedente. Il testo degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, riportati in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1202/1956, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e' il seguente: ELENCHI DEI MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA I Abbigliamento esclusivamente su misura Figurinisti e modellisti Modisterie (esclusivamente su commissioni) Pellicciai su misura Sartorie su misura Calzolerie su misura II Cuoio e tappezzeria Bulinatori del cuoio Decoratori del cuoio Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano Fabbricanti di oggetti in pergamena Limatori del cuoio Lucidatori a mano di pelli Pellettieri artistici Pirografi Sbalzatori del cuoio Sellai Stampatori del cuoio con presse a mano Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche Tappezzieri in cuoio III Decorazioni Addobbatori Apparatori Decoratori con fiori IV Fotografia e riproduzione disegni Acquafortisti (riproduttori) Litografisti (riproduttori) Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo) Ritoccatori Scenografi (pittori) Xilografi (riproduttori) V Legno Doratori Laccatori Lucidatori Intagliatori Intarsiatori Traforisti Scultori Stipettai VI Metalli comuni Arrotini Chiavaioli Damaschinatori Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti Fonditori di oggetti d'arte Lavorazione del ferro battuto Magnani Modellatori Modellisti meccanici Peltrai Ramai e calderai (lavorazione a mano) Sbalzatori Sciabolai Traforatori artistici VII Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano Cammeisti Cesellatori Filigranisti Incisori di metalli e pietre dure Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava Miniaturisti Smaltatori d'arte VIII Restauro Antiquari restauratori Copisti di galleria Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche Restauratori del dipinto Restauratori del mobile Restauratori del mosaico Restauratori della statuaria Restauratori di vetrate artistiche Restauratori di tappeti IX Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini Acconciatori Barbieri Lavoranti in capelli Parrucchieri per uomo Parrucchieri per signora Parrucchieri misti Truccatori X Strumenti musicali Fabbricanti di arpe Fabbricanti di strumento a fiato in legno Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico Organai Fonderie di campane XI Tessitura, ricamo ed affini Arazzieri Coltronieri Disegnatori tessili Materassai Merlettaie a mano Ricamatrici a mano Tessitori a mano Tessitori a mano di tappeti Trapuntai a mano XII Vetro, ceramica, pietra ed affini Applicatori di vetri Ceramisti d'arte Decoratori di vetri Fabbricanti di gres (artistici) Figurinai in argilla, gesso e cartapesta Formatori statuisti Fabbricanti di perle a lume con fiamma Fabbricanti di terrecotte artistiche Incisori di vetri Infilatrici di perle Maiolicai (artistici) Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi) Piombatori di vetri Scultori in marmo o altre pietre XIII Varie Lavorazione a mano di canestri e cesti Rilegatura artistica di libri Nota all'art. 13, terzo comma: Il testo dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), e' il seguente: "Presso ogni camera di commercio, industria ed agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attivita' nel territorio della provincia. L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e' disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12. La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti. La deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta. Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della camera di commercio, industria e agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. L'iscrizione nell'albo e' comprovata da apposito attestato rilasciato dalla camera di commercio, industria e agricoltura a nome del titolare dell'impresa. L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo. L'iscrizione all'albo e' condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane".