Art. 13. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1956, n.  1202,  sono  abrogati.  Tuttavia,  le
relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di  cui  alla
presente legge, continuano  ad  applicarsi  fino  all'emanazione,  da
parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative. 
  Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di  cui  alla
lettera c) dell'articolo 4,  rimangono  in  vigore  gli  elenchi  dei
mestieri artistici  tradizionali  redatti  in  base  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202. 
  Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui  all'articolo  9
della legge 25 luglio  1956,  n.  860,  al  momento  dell'istituzione
dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto
iscritte in quest'ultimo albo. 
  Gli albi provinciali  delle  imprese  artigiane  e  le  commissioni
provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere
di  commercio,  industria,  agricoltura   e   artigianato.   Apposita
convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le  regioni  e  le
camere. 
  Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni  regionali
e provinciali per l'artigianato e'  prorogato  sino  all'insediamento
dei nuovi organi previsti dagli  articoli  10  e  11  della  presente
legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno  dall'entrata  in
vigore della legge stessa. 
  Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle
regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  che  abbiano
competenza  primaria  in  materia   di   artigianato   e   formazione
professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione
negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato  a  tutti
gli effetti di legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Note all'art. 13, primo comma:
            -  La  legge  25 luglio 1956, n. 860, reca: "Norme per la
          disciplina giuridica delle imprese artigiane".
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre
          1956,   n.   1202,   reca:   "Norme   di  attuazione  e  di
          coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860".

          Nota all'art. 13, secondo comma:
            L'argomento  del  decreto del Presidente della Repubblica
          23   ottobre   1956,   n.  1202,  e'  indicato  nella  nota
          precedente.
            Il   testo   degli   elenchi   dei   mestieri  artistici,
          tradizionali  e  dell'abbigliamento su misura, riportati in
          allegato  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
          1202/1956, come sostituiti dal decreto del Presidente della
          Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e' il seguente:

          ELENCHI    DEI    MESTIERI    ARTISTICI,   TRADIZIONALI   E
                         DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

                                       I
                    Abbigliamento esclusivamente su misura

          Figurinisti e modellisti
          Modisterie (esclusivamente su commissioni)
          Pellicciai su misura
          Sartorie su misura
          Calzolerie su misura

                                      II
                              Cuoio e tappezzeria

          Bulinatori del cuoio
          Decoratori del cuoio
          Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
          Fabbricanti di oggetti in pergamena
          Limatori del cuoio
          Lucidatori a mano di pelli
          Pellettieri artistici
          Pirografi
          Sbalzatori del cuoio
          Sellai
          Stampatori del cuoio con presse a mano
          Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche
          Tappezzieri in cuoio

                                      III
                                  Decorazioni

          Addobbatori
          Apparatori
          Decoratori con fiori

                                      IV
                       Fotografia e riproduzione disegni

          Acquafortisti (riproduttori)
          Litografisti (riproduttori)
          Fotografi  (escluse  le aziende che hanno macchine rotative
          per la stampa del fototipo)
          Ritoccatori
          Scenografi (pittori)
          Xilografi (riproduttori)

                                       V
                                     Legno

          Doratori
          Laccatori
          Lucidatori
          Intagliatori
          Intarsiatori
          Traforisti
          Scultori
          Stipettai

                                      VI
                                Metalli comuni

          Arrotini
          Chiavaioli
          Damaschinatori
          Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di
          navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti
          Fonditori di oggetti d'arte
          Lavorazione del ferro battuto
          Magnani
          Modellatori
          Modellisti meccanici
          Peltrai
          Ramai e calderai (lavorazione a mano)
          Sbalzatori
          Sciabolai
          Traforatori artistici

                                      VII
              Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

          Argentieri  ed  orafi  (lavorazioni  essenzialmente a mano)
          escluse  le  lavorazioni  in  serie  anche se la rifinitura
          viene eseguita a mano
          Cammeisti
          Cesellatori
          Filigranisti
          Incisori di metalli e pietre dure
          Lavorazione  ed  incisione  su corallo, avorio, conchiglie,
          madreperla, tartaruga, corno e lava
          Miniaturisti
          Smaltatori d'arte

                                     VIII
                                   Restauro

          Antiquari restauratori
          Copisti di galleria
          Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
          Restauratori del dipinto
          Restauratori del mobile
          Restauratori del mosaico
          Restauratori della statuaria
          Restauratori di vetrate artistiche
          Restauratori di tappeti

                                      IX
                 Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini

          Acconciatori
          Barbieri
          Lavoranti in capelli
          Parrucchieri per uomo
          Parrucchieri per signora
          Parrucchieri misti
          Truccatori

                                       X
                              Strumenti musicali

          Fabbricanti di arpe
          Fabbricanti di strumento a fiato in legno
          Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
          Organai
          Fonderie di campane

                                      XI
                          Tessitura, ricamo ed affini

          Arazzieri
          Coltronieri
          Disegnatori tessili
          Materassai
          Merlettaie a mano
          Ricamatrici a mano
          Tessitori a mano
          Tessitori a mano di tappeti
          Trapuntai a mano

                                      XII
                       Vetro, ceramica, pietra ed affini

          Applicatori di vetri
          Ceramisti d'arte
          Decoratori di vetri
          Fabbricanti di gres (artistici)
          Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
          Formatori statuisti
          Fabbricanti di perle a lume con fiamma
          Fabbricanti di terrecotte artistiche
          Incisori di vetri
          Infilatrici di perle
          Maiolicai (artistici)
          Mosaicisti  (esclusi i produttori di materia prima anche se
          eseguono montaggi)
          Piombatori di vetri
          Scultori in marmo o altre pietre

                                     XIII
                                     Varie

          Lavorazione a mano di canestri e cesti
          Rilegatura artistica di libri

          Nota all'art. 13, terzo comma:
            Il  testo  dell'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860
          (per  l'argomento della legge v. nella nota precedente), e'
          il seguente:
            "Presso   ogni   camera   di   commercio,   industria  ed
          agricoltura e' istituito l'albo delle imprese artigiane che
          svolgono la loro attivita' nel territorio della provincia.
            L'iscrizione   nell'albo   delle   imprese  artigiane  e'
          disposta,  su  domanda  del  titolare  dell'impresa,  dalla
          commissione  provinciale  per l'artigianato di cui all'art.
          12.
            La  iscrizione  nell'albo spetta di diritto all'artigiano
          che  sia  titolare di impresa avente i requisiti prescritti
          dagli articoli precedenti.
            La   deliberazione   della  commissione  provinciale  per
          l'artigianato,   da   adottarsi   previo  accertamento  che
          l'impresa  possieda tutti i requisiti predetti, deve essere
          motivata nel caso che la domanda non venga accolta.
            Della  decisione  viene  data  diretta  comunicazione  al
          richiedente,   entro   sessanta   giorni   dalla   data  di
          presentazione   della  domanda,  a  cura  della  camera  di
          commercio,    industria    e    agricoltura.   La   mancata
          comunicazione vale accoglimento della domanda. L'iscrizione
          nell'albo  e'  comprovata  da apposito attestato rilasciato
          dalla  camera  di commercio, industria e agricoltura a nome
          del titolare dell'impresa.
            L'iscrizione   predetta   sostituisce   l'iscrizione  nel
          registro  delle  ditte di cui all'art. 47 del regio decreto
          20 settembre 1934, n. 2011.
            Ogni   triennio,   entro  il  30  giugno,  a  cura  della
          commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla
          revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.
            L'iscrizione  all'albo  e'  condizione per la concessione
          delle   agevolazioni   disposte   a  favore  delle  imprese
          artigiane".