Art. 2. 
                       Imprenditore artigiano 
 
  E'  imprenditore  artigiano  colui  che   esercita   personalmente,
professionalmente e in qualita'  di  titolare,  l'impresa  artigiana,
assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i  rischi
inerenti  alla  sua  direzione  e  gestione  e  svolgendo  in  misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. 
  Sono escluse limitazioni  alla  liberta'  di  accesso  del  singolo
imprenditore  all'attivita'  artigiana  e  di  esercizio  della   sua
professione. 
  Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. 
  L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di  particolari  attivita'
che   richiedono   una   peculiare    preparazione    ed    implicano
responsabilita' a tutela e garanzia  degli  utenti,  deve  essere  in
possesso dei requisiti  tecnico-professionali  previsti  dalle  leggi
statali.