Art. 3.
                  Definizione di impresa artigiana

  E'  artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano
nei  limiti  dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente  lo  svolgimento  di  un'attivita'  di produzione di beni,
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'
agricole  e  le  attivita'  di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione  nella  circolazione  dei beni o ausiliarie di queste
ultime,  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il  caso  che  siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa.
  E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla  presente  legge  e con gli scopi di cui al precedente comma, e'
costituita  ed  esercitata  in  forma di societa', anche cooperativa,
escluse  le  societa'  a  responsabilita' limitata e per azioni ed in
accomandita  semplice  e  per azioni, a condizione che la maggioranza
dei  soci,  ovvero  uno  nel  caso  di due soci, svolga in prevalenza
lavoro  personale,  anche  manuale,  nel  processo  produttivo  e che
nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
  L'impresa   artigiana   puo'   svolgersi  in  luogo  fisso,  presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali
o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o
di  posteggio.  In  ogni  caso,  l'imprenditore artigiano puo' essere
titolare di una sola impresa artigiana.