Art. 4. 
                         Limiti dimensionali 
 
  L'impresa artigiana puo' essere svolta  anche  con  la  prestazione
d'opera    di    personale    dipendente    diretto     personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai  soci,  sempre  che  non  superi  i
seguenti limiti: 
    a) per l'impresa che non  lavora  in  serie:  un  massimo  di  18
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;  il
numero massimo dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a  22  a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; 
    b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non
del tutto automatizzata: un massimo di  9  dipendenti,  compresi  gli
apprendisti in numero non  superiore  a  5;  il  numero  massimo  dei
dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che  le  unita'
aggiuntive siano apprendisti; 
    c) per l'impresa che svolge  la  propria  attivita'  nei  settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali  e  dell'abbigliamento  su
misura: un massimo di 32  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in
numero non superiore a 16; il  numero  massimo  dei  dipendenti  puo'
essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive  siano
apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali  e
dell'abbigliamento su misura  saranno  individuati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica,  sentite  le  regioni  ed  il  Consiglio
nazionale dell'artigianato; 
    d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; 
    e) per  le  imprese  di  costruzioni  edili:  un  massimo  di  10
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;  il
numero massimo dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a  14  a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. 
  Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 
    1) non sono computati per un periodo di due anni gli  apprendisti
passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.  25,  e
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 
    2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla  legge
18 dicembre 1973, n. 877,  sempre  che  non  superino  un  terzo  dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 
    3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,   ancorche'
partecipanti all'impresa familiare di cui  all'articolo  230-bis  del
codice  civile,  che   svolgano   la   loro   attivita'   di   lavoro
prevalentemente   e   professionalmente   nell'ambito    dell'impresa
artigiana; 
    4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il  prevalente
lavoro personale nell'impresa artigiana; 
    5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,  psichici
o sensoriali; 
    6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 4, secondo comma, punto 1):
            La  legge  19  gennaio 1955, n. 25, concerne: "Disciplina
          dell'apprendistato".

          Nota all'art. 4, secondo comma, punto 2):
            La legge 18 dicembre 1973, n. 877, concerne: "Nuove norme
          per la tutela del lavoro a domicilio".