Art. 5. Albo delle imprese artigiane E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 5, primo e secondo comma: Il testo degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa" e' il seguente: "Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa [con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre i 944, n. 315, gli uffici provinciali dell'economia corporativa furono soppressi e furono ricostituiti le camere e gli uffici provinciali dell'industria e del commercio] delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento. Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16. Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza averne ottenuti da essi il certificato relativo. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 527. Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51. Art. 48. - Per le societa' legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa. La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui. Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione. Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole. La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono. Art. 49. - I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle societa' sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme agli effetti dell'autenticazione. Tale deposito puo' esser fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato. Art. 50. - In base alle denuncie di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consiliari debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione. Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49. Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e per tale esame nessun diritto e' dovuto. Art. 51. - In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48, si applica la pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 160.000; in caso di denuncia non veritiera la pena e' della pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 400.000. Qualora si tratti di omissione o ritardo nella denuncia, il direttore dell'ufficio, prima di deferire il contravventore all'autorita' giudiziaria gli comunica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli puo' fare oblazione pagando, nel termine che gli sara' all'uopo prefisso, la somma di L. 400, in caso di ritardo nella presentazione della denuncia e di L. 2.000, in caso di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso, pero' l'oblazione non ha effetto se non sara' presentata la denuncia. Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni anzidette e' dovuto all'erario dello Stato". [Il testo dell'articolo e' stato redatto tenendo conto, per quanto riguarda la misura della sanzione, degli aumenti disposti prima dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dagli articoli 113 e 114; primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, per quanto riguarda la natura della sanzione, di quanto disposto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (il quale ha depenalizzato i reati punibili con la sola ammenda, sostituendo quest'ultima con una pena pecuniaria) e dagli articoli 32 (il quale ha confermato la sostituzione) e 42 (che ha abrogato la legge n. 706/1975) della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Nota all'art. 5, sesto comma: La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: "Disciplina del commercio". Nota all'art. 5, ultimo comma: La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".