Art. 5.	
                    Albo delle imprese artigiane

  E'  istituito  l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale
sono  tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro
delle  ditte  dagli  articoli  47  e  seguenti  del  regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011.
  La  domanda  di iscrizione al predetto albo e le successive denunce
di  modifica  e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli  del  regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011, e sono
annotate  nel  registro  delle  ditte  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione.
  In  caso  di  invalidita',  di  morte  o d'intervenuta sentenza che
dichiari    l'interdizione   o   l'inabilitazione   dell'imprenditore
artigiano,   la  relativa  impresa  puo'  conservare,  su  richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno
dei  requisiti  previsti  all'articolo  2,  per un periodo massimo di
cinque  anni  o  fino  al  compimento  della  maggiore eta' dei figli
minorenni,  sempre  che  l'esercizio  dell'impresa  venga assunto dal
coniuge,  dai  figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli  minorenni  dell'imprenditore  invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
  L'iscrizione   all'albo   e'   costitutiva   e  condizione  per  la
concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
  Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del
20  per  cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i
limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
  Per  la  vendita  nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di
quanto  strettamente  occorrente  all'esecuzione  dell'opera  o  alla
prestazione  del  servizio  commessi,  non  si applicano alle imprese
artigiane  iscritte  all'albo  di  cui al primo comma le disposizioni
relative  all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione  amministrativa  di cui alla legge 11 giugno 1971,
n.  426,  fatte  salve  quelle  previste  dalle  specifiche normative
statali.
  Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una
denominazione  in  cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa
non  e'  iscritta  all'albo  di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale  per  i  consorzi  e  le societa' consortili fra imprese che non
siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
  Ai  trasgressori  delle disposizioni di cui al presente articolo e'
inflitta    dall'autorita'    regionale    competente   la   sanzione
amministrativa  consistente nel pagamento di una somma di denaro fino
a  lire  cinque  milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 5, primo e secondo comma:
            Il  testo  degli  articoli  47, 48, 49, 50 e 51 del regio
          decreto  20 settembre 1934, n. 2011, recante: "Approvazione
          del  testo  unico  delle  leggi  sui  consigli  provinciali
          dell'economia   corporativa   e  sugli  uffici  provinciali
          dell'economia corporativa" e' il seguente:
            "Art.   47.  -  Chiunque,  sia  individualmente,  sia  in
          societa'  con  altri,  eserciti  industria  o  commercio od
          agricoltura   e'   tenuto  a  farne  denuncia  agli  uffici
          provinciali    dell'economia   corporativa   [con   decreto
          legislativo luogotenenziale 21 settembre i 944, n. 315, gli
          uffici   provinciali   dell'economia   corporativa   furono
          soppressi  e  furono  ricostituiti  le  camere e gli uffici
          provinciali  dell'industria e del commercio] delle province
          nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od
          agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
            Sono  esonerati  da  tale obbligo gli esercenti attivita'
          agricole   che  siano  colpiti  soltanto  dall'imposta  sui
          redditi  agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n.
          16.
            Gli  esercenti  il  commercio temporaneo debbono fare, di
          volta  in  volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali
          dell'economia    corporativa   nella   cui   circoscrizione
          intendano  esercitare  il proprio commercio, e non potranno
          iniziarne  l'esercizio  senza  averne  ottenuti  da essi il
          certificato relativo.
            I  venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo
          ufficio   dell'economia   corporativa  della  provincia  di
          abituale   residenza,   in   relazione   alla  disposizione
          dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 527.
            Gli  uffici  anzidetti provvedono di loro iniziativa alla
          registrazione   delle   ditte  e  delle  societa'  che  non
          presentarono  la denuncia o la presentarono irregolarmente,
          salvo l'applicazione dell'art. 51.
            Art.   48.  -  Per  le  societa'  legalmente  costituite,
          l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino
          all'omologazione  dell'atto  costitutivo, a chi ha espresso
          mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.
            La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla
          costituzione  della  societa'  o dall'inizio dell'esercizio
          commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda
          appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli
          individui.
            Alla  denuncia  della  costituzione  della  societa' deve
          seguire  il  deposito  delle  copie  degli atti omologati e
          pubblicati   a   norma  di  legge,  entro  quindici  giorni
          dall'avvenuta pubblicazione.
            Entro  lo  stesso  termine,  debbono essere denunciate le
          eventuali  modificazioni avvenute nello stato di fatto e di
          diritto delle societa' e delle ditte singole.
            La  cessazione  dell'esercizio  e  lo  scioglimento delle
          societa'  debbono  essere  denunciati entro quindici giorni
          dalla data in cui avvengono.
            Art.  49.  -  I proprietari ed i procuratori delle ditte,
          gli  amministratori  e  i  procuratori delle societa' sono,
          inoltre,  obbligati a depositare le loro firme agli effetti
          dell'autenticazione. Tale deposito puo' esser fatto insieme
          con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con
          atto separato.
            Art.  50. - In base alle denuncie di cui agli articoli 47
          e  48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi
          consiliari  debbono  compilare  e  tenere  al  corrente  il
          registro delle ditte della propria circoscrizione.
            Sul  registro stesso gli uffici debbono prendere nota del
          deposito delle firme di cui all'art. 49.
            Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque
          ne  faccia  domanda  al  direttore  dell'ufficio e per tale
          esame nessun diritto e' dovuto.
            Art.   51.  -  In  caso  di  omissione  o  ritardo  nella
          presentazione della denuncia, di cui agli articoli 47 e 48,
          si  applica la pena pecuniaria da L. 4.000 a L. 160.000; in
          caso  di  denuncia  non  veritiera  la  pena  e' della pena
          pecuniaria da L. 10.000 a L. 400.000.
            Qualora  si tratti di omissione o ritardo nella denuncia,
          il   direttore   dell'ufficio,   prima   di   deferire   il
          contravventore  all'autorita'  giudiziaria  gli  comunica a
          mezzo  di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che
          egli puo' fare oblazione pagando, nel termine che gli sara'
          all'uopo  prefisso,  la somma di L. 400, in caso di ritardo
          nella  presentazione  della denuncia e di L. 2.000, in caso
          di omissione della denuncia stessa. In questo secondo caso,
          pero' l'oblazione non ha effetto se non sara' presentata la
          denuncia.
            Il  provento  delle  pene  pecuniarie  e  delle oblazioni
          anzidette  e'  dovuto  all'erario  dello  Stato". [Il testo
          dell'articolo  e'  stato  redatto tenendo conto, per quanto
          riguarda  la  misura della sanzione, degli aumenti disposti
          prima  dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi
          dagli  articoli  113  e  114;  primo  comma, della legge 24
          novembre  1981,  n.  689,  e, per quanto riguarda la natura
          della  sanzione, di quanto disposto dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706 (il quale ha depenalizzato i reati
          punibili  con la sola ammenda, sostituendo quest'ultima con
          una  pena  pecuniaria)  e  dagli  articoli  32 (il quale ha
          confermato  la sostituzione) e 42 (che ha abrogato la legge
          n. 706/1975) della legge 24 novembre 1981, n. 689].

          Nota all'art. 5, sesto comma:
            La  legge  11  giugno 1971, n. 426, reca: "Disciplina del
          commercio".

          Nota all'art. 5, ultimo comma:
            La  legge  24  novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al
          sistema penale".