Art. 6. 
 Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane 
 
  I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane sono iscritti  in  separata  sezione
dell'albo di cui al precedente articolo 5. 
  Ai  consorzi  ed  alle  societa'  consortili,  anche  in  forma  di
cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le
agevolazioni previste per le imprese  artigiane,  purche'  le  stesse
siano esclusivamente riservate alla gestione  degli  organismi  sopra
citati e purche', cumulandosi eventualmente con  analoghi  interventi
previsti da leggi  statali  finalizzati  al  sostegno  dell'attivita'
consortile, non si  superino  globalmente  i  limiti  previsti  dalle
stesse leggi statali. 
  In conformita' agli indirizzi della  programmazione  regionale,  le
regioni  possono  disporre  agevolazioni  in  favore  di  consorzi  e
societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui  partecipino,
oltre che imprese artigiane,  anche  imprese  industriali  di  minori
dimensioni cosi'  come  definite  dal  CIPI  purche'  in  numero  non
superiore ad un terzo, nonche'  enti  pubblici  ed  enti  privati  di
ricerca e di assistenza  finanziaria  e  tecnica,  e  sempre  che  le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. 
  Le imprese  artigiane,  anche  di  diverso  settore  di  attivita',
possono stipulare contratti associativi a termine per  il  compimento
in comune di opere o  per  la  prestazione  di  servizi,  usufruendo,
limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle  agevolazioni
previste dalle leggi  in  vigore.  Alla  stipulazione  dei  contratti
associativi  possono  partecipare  imprese  industriali   di   minori
dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo  comma
del presente articolo. 
  Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana
associati nelle forme  di  cui  ai  commi  precedenti,  hanno  titolo
all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Nota all'art. 6, terzo comma:
            Si  trascrive  il dispositivo della deliberazione CIPI 11
          giugno  1979:  "Determinazione dei limiti e dei criteri per
          la  classificazione  delle  piccole  e medie imprese di cui
          all'art.   2  della  legge  n.  675/77",  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  2  luglio 1979: "Ai fini
          dell'applicazione  della  legge  12 agosto 1977, n. 675, si
          considerano  "piccole  e  medie  imprese"  le  imprese  con
          capitale  investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei
          relativi  ammortamenti  e,  in  conformita'  della  legge 2
          dicembre  1975,  n. 576, della rivalutazione per conguaglio
          monetario)  non  superiore  a lire 6 miliardi e con meno di
          300   dipendenti,   con  esclusione  delle  imprese  aventi
          collegamenti   di   carattere   tecnico,   finanziario   ed
          organizzativo,  tali da configurare le stesse come societa'
          appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
            L'accertamento del numero dei dipendenti e del valore del
          capitale   investito  sara'  effettuato  al  momento  della
          presentazione    della    richiesta    delle   agevolazioni
          finanziarie,  ovvero  al  momento in cui ha avuto inizio il
          processo   di   ristrutturazione  o  di  riconversione,  se
          precedente alla domanda.
            Il limite dimensionale relativo al capitale investito, e'
          aggiornato  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  utilizzando  il deflattore
          degli   investimenti   lordi,   riportato  nella  relazione
          generale  sulla situazione economica del Paese. Il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato procede
          all'adeguamento  quando  la  variazione  superi  il 10% del
          valore del capitale precedentemente stabilito".
            Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  146  del 22 giugno 1985) il limite
          dimensionale   relativo  al  capitale  investito  e'  stato
          elevato a lire 14,21 miliardi.

          Nota all'art. 6, ultimo comma:
            La  legge  4  luglio  1959,  n.  463,  reca:  "Estensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
          vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e loro familiari".