Art. 7.
           Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

  La  commissione  provinciale per l'artigianato di cui al successivo
articolo  9,  esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di
cui  all'articolo  63,  quarto  comma,  lettera  a),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle
eventuali  iscrizioni,  modificazioni  e  cancellazioni delle imprese
artigiane  dall'albo  provinciale previsto dal precedente articolo 5,
in  relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
  La  decisione  della  commissione  provinciale per l'artigianato va
notificata  all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione
della  domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa.
  La  commissione,  ai  fini  della  verifica  della  sussistenza dei
requisiti  di  cui  ai  precedenti  articoli 2, 3 e 4, ha facolta' di
disporre  accertamenti  d'ufficio  ed  effettua  ogni  trenta mesi la
revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.
  Gli  ispettorati  del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in
favore  delle  imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione
interessata  che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni, riscontrino
l'inesistenza  di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei
riguardi  di  imprese  iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle
commissioni  provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti
d'ufficio  e  delle relative decisioni di merito, che devono comunque
essere  assunte  entro  sessanta  giorni  e  che  fanno stato ad ogni
effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche
all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
  Contro   le   deliberazioni   della   commissione  provinciale  per
l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'albo  provinciale  delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in
via  amministrativa  alla  commissione  regionale  per l'artigianato,
entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  della deliberazione stessa,
anche  da  parte  degli  organismi indicati nel comma precedente e di
eventuali terzi interessati.
  Le  decisioni  della commissione regionale per l'artigianato, adita
in  sede  di  ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente
per  territorio,  che  decide  in  camera  di  consiglio,  sentito il
pubblico ministero.
 
          Nota all'art. 7, primo comma:
            Il  testo  dell'art.  63,  quarto  comma, lettera a), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616, e' il seguente:
            "Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo
          comma, della Costituzione:
              a)  gli  atti  di  istruzione  e certificazione ai fini
          dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane".