Art. 8.
                        Istruzione artigiana

  L'istruzione  artigiana  di cui all'articolo 117 della Costituzione
e' svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei
principi fondamentali che regolano tale materia.
  Le  imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate
dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative
all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici
e   sulla   base   di  specifiche  convenzioni  a  tempo  limitato  e
rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
  Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola
per  il  periodo  definito  dalle  convenzioni regionali alle imprese
artigiane  di  cui  al  comma  precedente che ne facciano richiesta e
appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.
  Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale,
la  promozione  ed  il  coordinamento  delle  attivita' di formazione
imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.