Art. 9.
        Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

  Spetta  alle  regioni  disciplinare  con  proprie  leggi gli organi
amministrativi e di tutela dell'artigianato.
  In questo ambito si dovranno prevedere:
    1)  la  commissione  provinciale per l'artigianato, che svolge le
funzioni  riguardanti  la  tenuta  degli  albi  e  l'accertamento dei
requisiti  di  cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonche' gli altri
compiti attribuiti dalle leggi regionali;
    2)  la  commissione  regionale  per  l'artigianato  che,  oltre a
svolgere  i  compiti  di  cui al precedente articolo 7, provvede alla
documentazione,  indagine  e  rilevazione  statistica delle attivita'
artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione
regionale in materia di artigianato.