Art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere: 1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; 2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.