Art. 4. 
 
  Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del  codice  penale,
e' punito secondo la legge italiana,  a  richiesta  del  Ministro  di
grazia e giustizia: 
    a)  il  cittadino  che  commette  all'estero  il  reato  previsto
dall'articolo 3; 
    b)  lo  straniero  che  commette  all'estero  il  reato  previsto
dall'articolo 3 al fine  di  costringere  un  organo  dello  Stato  a
compiere un qualsiasi atto o ad astenersene; 
    c)  lo  straniero  che  commette  all'estero  il  reato  previsto
dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non  ne
sia disposta l'estradizione.