Art. 2.

  1.  Ai  fini  della  prevenzione  e  della  diagnosi  precoce della
malattia  diabetica  e  delle sue complicanze, i piani sanitari e gli
altri  strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unita'
sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con
atto  di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
5  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore
di sanita', gli interventi operativi piu' idonei per:
    a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;
    b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
  2.  Per  la realizzazione di tali interventi le unita' sanitarie si
avvalgono  dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi
sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.
  3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  l'Istituto superiore di
sanita',   presenta   annualmente  al  Parlamento  una  relazione  di
aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche  in  tema  di diabete mellito e di diabete insipido, con
particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.
 
          NOTE

          Nota all'art. 2, comma 1:
            La  legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del servizio
          sanitario  nazionale.  L'art.  5 della predetta legge cosi'
          recita:
            "Art.   5  (Indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative  regionali).  -  La  funzione di indirizzo e
          coordinamento  delle attivita' amministrative delle regioni
          in  materia  sanitaria,  attinente ad esigenze di carattere
          unitario,   anche  con  riferimento  agli  obiettivi  della
          programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e
          di  efficacia  della  spesa  sanitaria nonche' agli impegni
          derivanti   dagli  obblighi  internazionali  e  comunitari,
          spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui
          si  provveda  con  legge  o con atto avente forza di legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio,  d'intesa con il
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale.
            Fuori  dei  casi  in cui si provveda con legge o con atto
          avente forza di legge, l'esercizio delle funzioni di cui al
          precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal
          Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica (CIPE), per la determinazione dei
          criteri  operativi  nelle materie di sua competenza, oppure
          al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
          Ministro   della   sanita'   quando  si  tratti  di  affari
          particolari.
            Il   Ministro   della   sanita'  esercita  le  competenze
          attribuitegli  dalla  presente  legge ed emana le direttive
          concernenti le attivita' delegate alle regioni.
            In caso di persistente inattivita' degli organi regionali
          nell'esercizio    delle    funzioni    delegate,    qualora
          l'inattivita'   relativa  alle  materie  delegate  riguardi
          adempimenti  da  svolgersi entro termini perentori previsti
          dalla  legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita',  dispone  il  compimento  degli  atti  relativi in
          sostituzione dell'amministrazione regionale.
            Il  Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali
          sono  tenuti  a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".