Art. 5.

  1.  Con  riferimento  agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito   della   loro   programmazione   sanitaria,  le  regioni
predispongono interventi per:
    a)  l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo
parametri  che  tengano conto della densita' della popolazione, delle
caratteristiche  geomorfologiche  e  socio-economiche  delle  zone di
utenza   e   dell'incidenza   della  malattia  diabetica  nell'ambito
regionale;
    b)  l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero
pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessita'
per le regioni a piu' alta popolazione.
  La direzione di tali servizi e' affidata a pediatri diabetologi;
  c)  l'istituzione  di servizi di diabetologia a livello ospedaliero
nell'ambito   di   un   sistema  dipartimentale  interdisciplinare  e
polispecialistico.
  2.  Criteri di uniformita' validi per tutto il territorio nazionale
relativamente  a  strutture  e  parametri  organizzativi  dei servizi
diabetologici,  metodi  di  indagine  clinica,  criteri di diagnosi e
terapia,  anche  in  armonia  con  i suggerimenti dell'Organizzazione
mondiale della sanita', sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  I  servizi  di  diabetologia svolgono in particolare i seguenti
compiti:
    a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
    b) prevenzione delle sue complicanze;
    e) terapia in situazioni di particolare necessita' clinica;
    d)  consulenza  diabetologica  con  il  medico di base e le altre
strutture ove siano assistiti cittadini diabetici;
    e)  consulenza  con  divisioni e servizi ospedalieri in occasione
dei ricoveri di cittadini diabetici;
    f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;
    g)  collaborazione  con  le  unita'  sanitarie locali per tutti i
problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.
 
          Nota all'art. 5, comma 2:
            Per  il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978 si veda
          la nota precedente.