Art. 7.

  1.  Nell'ambito  della  loro  programmazione  sanitaria  le regioni
promuovono  iniziative  di  educazione sanitaria, rivolte ai soggetti
diabetici  e  finalizzate  al raggiungimento della autogestione della
malattia   attraverso   la   loro   collaborazione   con   i  servizi
socio-sanitari territoriali.
  2.   Le   regioni  promuovono  altresi'  iniziative  di  educazione
sanitaria  sul  tema della malattia diabetica rivolte alla globalita'
della  popolazione, utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche,
sportive e socio-sanitarie territoriali.