Art. 9.

  1.  Per  il  raggiungimento  degli  scopi di cui all'articolo 1, le
unita'   sanitarie   locali   si  avvalgono  della  collaborazione  e
dell'aiuto  delle  associazioni  di  volontariato  nelle  forme e nei
limiti  previsti  dall'articolo  45  della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
 
          Nota all'art. 9:
            L'art.  45  della citata legge n. 833/1978 prevede quanto
          segue:
            "Art.   45   (Associazioni   di   volontariato).   -   E'
          riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato
          liberamente costituite aventi la finalita' di concorrere al
          conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario
          nazionale.
            Tra  le  associazioni  di  volontariato  di  cui al comma
          precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere
          associativo,  le  cui  attivita'  si  fondano,  a  norma di
          statuto,  su  prestazioni  volontarie e personali dei soci.
          Dette   istituzioni,   se   attualmente  riconosciute  come
          istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza (IPAB),
          sono  escluse  dal  trasferimento  di  cui  all'art. 25 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616.
            A  tal  fine le predette istituzioni avanzano documentata
          istanza  al  presidente  della  giunta  regionale  che  con
          proprio  decreto procede, sentito il consiglio comunale ove
          ha  sede  l'istituzione,  a  dichiarare  l'esistenza  delle
          condizioni  previste  nel comma precedente. Di tale decreto
          viene  data  notizia alla commissione di cui al sesto comma
          dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616.
            Sino   all'entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma
          dell'assistenza    pubblica   dette   istituzioni   restano
          disciplinate  dalla  legge  17  luglio  1890,  n.  6972,  e
          successive modifiche e integrazioni.
            I   rapporti   fra   le  unita'  sanitarie  locali  e  le
          associazioni  del  volontariato  ai  fini del loro concorso
          alle   attivita'   sanitarie  pubbliche  sono  regolati  da
          apposite  convenzioni  nell'ambito  della  programmazione e
          della legislazione sanitaria regionale".